Art. 65.
(Regolarizzazione degli accordi
internazionali).

      1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmette al Comitato parlamentare per la sicurezza il testo degli accordi internazionali, vincolanti per l'Italia, stipulati in forma segreta o con clausola di non divulgazione.
      2. Il Comitato parlamentare per la sicurezza, deliberando a maggioranza dei suoi membri, impartisce al Governo le opportune istruzioni per la rinegoziazione o la denunzia degli accordi di cui al comma 1, in conformità alla convenzione sul diritto dei trattati, adottata a Vienna il

 

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23 maggio 1969, resa esecutiva dalla legge 12 febbraio 1974, n. 112.
      3. Nel caso non sia possibile procedere alla stipulazione di nuovi accordi internazionali in sostituzione o a modifica di quelli stipulati in forma segreta o con clausola di non divulgazione, il Governo ne informa il Comitato parlamentare per la sicurezza che può disporre, deliberando a maggioranza dei suoi membri, la pubblicazione del testo degli accordi medesimi nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092.
      4. In ogni caso, decorsi cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, gli accordi internazionali stipulati in forma segreta o con clausola di non divulgazione, se non sostituiti da nuovi accordi stipulati conformemente alla Costituzione e alle leggi vigenti.